Finalmente arrivano gli adeguamenti dei compensi spettanti agli Avvocati all’aumento del costo della vita.
In particolare:
Art. 6.
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
Art. 7.
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
«Art. 22-bis (Compensi a tempo). — 1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.».
ATTENZIONE:
il compenso orario va determinato, comunque, tra le parti in base alla loro autonomia negoziale