La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 17 luglio 2023, ha fatto piena applicazione della misura premiale di cui all’art. 4 comma 1bis del DM 55/2014 (secondo cui “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”), riformando “la decisione del tribunale nella parte in cui, nella liquidazione delle spese di lite, non ha fatto applicazione dell’aumento del 30% previsto dal comma 1-bis dell’art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022 nell’ipotesi di atti redatti e depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione. Nel caso di specie, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado conteneva collegamenti ipertestuali idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti”.